ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola


 

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7 settembre 2009
Sentenza 19292
OGGETTO: Professioni intellettuali

Cassazione Civile Sez. II

Svolgimento del processo

Su ricorso, corredato da parcella approvata dall’ordine professionale, del geometra C.D., il Pretore di Torino emise decreto ingiuntivo in data 3.4.98 nei confronti di M. M., per il pagamento della somma di L. 35.865.073, a titolo di compenso per prestazioni professionali di progettazione edilizia.
Si oppose l’intimata eccependo l’esaustività dei già compiuti pagamenti, per complessive L. sei milioni, la prescrizione del credito ex art. 2956 c.c., n. 2 e l’"illegittimità ed esosità della pretesa del professionista.
All’esito della svolta istruttoria,documentale ed orale e dell’espletata consulenza tecnica, con sentenza del 18.7.01 il Pretore respinse l’opposizione.
Proposto appello dalla M., resistito dal C., con sentenza del 9/7 - 17/9/03 la Corte di Torino, in totale riforma di quella appellata, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
A tale decisione i giudici di appello pervenivano sull’essenziale rilievo della nullita’, per contrasto con norme imperative, dell’incarico professionale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1418 c.c., all’art. 2229 c.c. e segg. e R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) essendo emerso che nella specie la progettazione riguardava opere strutturali in cemento armato, non relative ai casi eccezionalmente consentitici piccole costruzioni accessorie a fabbricati rurali o di industria agricola, cosi’ eccedendo le competenze professionali riservate ai geometri; ne’ era invocabile la disposizione di cui all’art. 2232 c.c., non essendo ipotizzabile una "collaborazione" subordinata, nell’opera di progettazione, da parte di professionisti piu’ qualificati, quali ingegneri o architetti.
Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi.
Ha resistito la M. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. l) e m) sulla ritenuta esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato. Si sostiene che dal complesso delle disposizioni regolanti la materia, come integrate in particolare dalla L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato) e L. n. 64 del 1974, art. 17 (disciplina delle costruzioni in zone sismiche), si desumerebbe il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimita’ penale e da quella amministrativa, secondo il quale ai geometri sarebbe consentita la progettazione anche di costruzioni in cemento armato destinate ad uso civile, purche’ obiettivamente modesto, come quella di specie, costituita da una "villetta unifamiliare".
Tale tendenza giurisprudenziale a "sganciare il requisito della destinazione agricola del manufatto da quello della struttura in cemento armato del medesimo" deriverebbe da una legittima interpretazione evolutiva del complesso normativo in materia, segnatamente giustificata, in un contesto generale di accresciuta evoluzione delle conoscenze tecniche, dall’ampliamento dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici per geometria seguito del D.P.R. 1 maggio 1972, n. 825, comprendenti nell’ambito della materie anche le particolari tecniche in questione.
Il motivo non merita accoglimento,riproponendo argomenti gia’ piu’ volte esaminati e disattesi dalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha costantemente evidenziato come ai tecnici solo diplomati (geometri e periti edilizia solo consentitaci sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l’impiego di strutture in cemento armatola meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumita’ pubblica (v., tra le altre, Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00).
Trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalita’ accordati all’interprete attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessita’ di complesse operazioni di calcolo ed all’assenza di implicazioni per la pubblica incolumita’, mentre invece, per l’altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassativita’ del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c’e’ o non c’e’.
Disattesa, per le suesposte considerazioni la possibilita’ di interpretazione estensiva della citata disposizione,deve altresi’ escludersi, ai sensi dell’art. 14 disp. gen., l’applicabilita’ analogica della deroga,contenuta nell’art 16, lett. m) u.p. cit.
R.D., al generale divieto di progettazione di opere in cemento armato,in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma,che pertanto non si presta de iure condito, ad adattamenti di tipo "evolutivo", quale che sia la meritevolezza delle esigenze al riguardo prospettate. Ed e’ significativo,a tal proposito,che anche la giurisprudenza penale di legittimita’ e quella amministrativa,che in precedenza avevano fornito qualche spunto alla tesi sostenuta dall’odierno ricorrente, con successive pronunzie abbiano affermato principi del tutto conformi a quelli costantemente sanciti da questa Corte in sede civile (v., rispettivamente, Cass. pen. 3A sez..
11287/00, Cons. Stato sez. 5A n. 6005/04).
Va ancora precisato per completezza, che di nessun apporto alla suddetta tesi e’ il richiamo alle previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche,considerato che sia la L. n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L. n. 64 del 1974, art. 17 fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazioni in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze, cosi’ chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che e’ rimasta immutata.
Con il secondo motivo, deducente violazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. d) ed m) con connesse carenze e contraddittorieta’ di motivazione, si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inscindibilita’ tra progetto di massima, predisposto da un geometra, e progetto delle strutture in cemento, affidato ad un professionista laureato a tanto abilitato.
L’argomentazione della Corte territoriale, secondo la quale la "collaborazione" di cui all’art. 2232 c.c. non consentirebbe la subordinazione di un tecnico di livello professionale superiore ad altro meno qualificato, non sarebbe conferente al caso di specie, nel quale l’iniziativa, di richiedere l’intervento di un architetto per "sanare" l’eventuale incompetenza del progettista geometra, risalirebbe alla committente, e comunque non avrebbe avuto concreto seguito, per la decisione dalla medesima assunta di "non proseguire nella realizzazione della casa".
Non vi sarebbe stata, quindi, quella subordinazione ritenuta improponibile dalla Corte di merito, mentre invece la questione avrebbe dovuto essere esaminata, tenuto conto delle esigenze normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumita’, sotto il profilo della sufficienza della “supervisione", con conseguente assunzione della relativa responsabilita’, da parte del tecnico laureato, del progetto redatto dal geometra, ove ritenuto adeguato alla realizzabilita’ dell’opera.
La censura, a parte le evidenti inammissibili implicazioni di fatto che comporta, anch’essa in contrasto con principi gia’ affermati da questa Corte e dai quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, al riguardo ribadendo:
a) che le esigenze perseguite dalla normativa professionale, in precedenza esaminata, comportano l’incompetenza dei geometri anche alla redazione di "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l’impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non puo’ che conformarsi a quello "di massima", redatto da tecnico non abilitato (Cass. 21185/04);
b) l’eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non puo’ valere a sanare ex post la nullita’per violazione di norme imperative, del contratto d’opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto (v. Cass. 2A, ud. 10.2.09 r.g.n. 18371/04, in corso di pubblicazione, conf,.Cass. 467/76).
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Evidenti ragioni di equita’, infine, considerato che la nullita’ del contratto d’opera professionale, rilevata di ufficio dai giudici di secondo grado, e’ riconducibile a comportamento di ambo i contraenti, inducono a compensare tra le parti anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009